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30 March 2010

Le Linee guida nazionali sulla Certificazione Energetica degli Edifici

Con la pubblicazione sulla G.U. in data 10 luglio 2009 del DM 26/06/2009 si dà piena attuazione alla Direttiva EPBD 2002/91/CE e al Dlgs 192/05, relativamente alla certificazione energetica degli edifici.

Infatti nel decreto, entrato in vigore ufficialmente il 25 luglio 2009, vengono definite le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

Per quest'ultima finalità viene istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico (che verrà regolamentato con successivi provvedimenti).

Nelle Regioni o Province Autonome che hanno già legiferato in materia, la procedura di certificazione in vigore rimane quella locale, fermo restando che le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno essere gradualmente ridotte, nell’ottica di un ravvicinamento degli strumenti regionali alle linee guida nazionali.

Nei pochi articoli del decreto si riassumono innanzitutto gli elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, e cioè:

  • i dati informativi, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
  • le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
  • le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati;
  • i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
  • la validità temporale massima dell'attestato e le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato. In merito all'Attestato di certificazione, si stabilisce che l'Attestato ha validità di 10 anni; la validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, quali le disposizioni sulla climatizzazione estiva o l'illuminazione. E' invece inficiata nel caso non vengano rispettate le prescrizioni vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, comprese quelle per l'adeguamento degli impianti di climatizzazione al servizio dell'edificio. L'Attestato deve essere obbligatoriamente aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio.
    Il decreto si compone inoltre di numerosi allegati. L’allegato A contiene le vere e proprie “Linee guida nazionali per la certificazione energetica".

Nell’allegato vengono presentate le finalità, il campo di applicazione, le norme per la valutazione della prestazione degli edifici, le  diverse metodologie di riferimento nazionale per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, i metodi di calcolo di riferimento nazionale, la metodologia di classificazione degli edifici, la procedura di certificazione energetica degli edifici e le modalità di autodichiarazione del proprietario.

Al punto 3 dell’allegato viene introdotto l’indice di prestazione energetica globale EPgl che tiene conto:

  • del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;
  • dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.

Vengono inoltre definiti due metodi di valutazione della prestazione energetica:

  • “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati.
  • “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso sono previste tre diverse modalità di approccio.

Un importante novità introdotta è quella relativa al calcolo del fabbisogno estivo. Nella valutazione dell’indice di prestazione enrgetica estiva attualmente non si tiene conto dell’impianto e quindi non si parla di energia primaria ma solo di energia richiesta dell’involucro, per mantenere le condizioni di comfort estivo. Pertanto si introducono due metodi di valutazione della qualità estiva dell’involucro edilizio:

  • il primo metodo si bassa sulla valutazione dell’Indice di di prestazione dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) secondo la norma tecnica UNI/TS 11300-Parte 1.
  • il secondo metodo si basa su parametri qualitativi con i quali è possibile valutare la qualità termica estiva dell’involucro in base alle caratteristiche dinamiche dello stesso: sfasamento e attenuazione dell’onda termica.

Negli allegati, dall’1 al 7, tra le altre cose, si riportano i modelli  dell’Attestato di qualificazione energetica degli edifici (AQE) e dell’Attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE).

L’ AQE viene rappresentato con il “cruscotto” delle prestazioni energetiche parziali e totali e con i dati sulla classe energetica proposta, il software utilizzato, i dati relativi al tecnico abilitato che lo redige.
Nell'ACE viene indicata la classe energetica attribuita all'unità immobiliare e le relative prestazioni energetiche. Segue la classificazione energetica globale e quella parziale, i dati sulla progettazione e la costruzione, i dati sul soggetto certificatore, i sopralluoghi, i dati di ingresso e il software utilizzato.
Infine, in assenza del terzo decreto di attuazione del DLgs 192/05 che definisca i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti si ritiene che, laddove non ci siano specifiche regionali, debba essere applicata la normativa nazionale, in particolare il comma 6 dell’art. 18 del DLgs n. 115 del 30 maggio 2008 che definisce i tecnici abilitati per poter essere riconosciuti come soggetti certificatori.



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